Cao De Agua Club, lo statuto
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STATUTO DEL CAO DE AGUA CLUB allegato "A" al repertorio n. 4525/737 del 15/03/2005
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costituzione e scopi ARTICOLO 1 - E' costituita con sede in Gambassi Terme, Via Mazzini, 27 , l'Associazione specializzata non avente fini di lucro denominata CAO DE AGUA CLUB. L'Associazione CAO DE AGUA CLUB agisce senza perseguire fini di lucro ed ha come scopo il miglioramento genetico delle popolazioni, lo studio, la valorizzazione, l'incremento e l'utilizzo della razza CAO DE AGUA, svolgendo anche incarichi di ricerca e di verifica affidati all'ENCI (Ente Nazionale della Cinofilia Italiana) e fornendo i necessari supporti tecnici alla Commissione Tecnica Centrale prevista dal disciplinare del Libro Genealogico. A tal fine l'Associazione CAO DE AGUA CLUB fornisce periodicamente all'ENCI una relazione sulla situazione della razza unitamente agli obiettivi di selezione che intende perseguire ed ai risultati ottenuti. L'Associazione CAO DE AGUA CLUB, ha durata sino al 31 dicembre 2050. ARTICOLO 2 - Per il conseguimento dei fini di cui sopra l'Associazione: a) propaganda la divulgazione della razza CAO DE AGUA ed assiste, nei limiti delle proprie possibilità, i suoi associati in tutte le iniziative che abbiano un interesse generale rivolto al raggiungimento degli scopi anzidetti; b) organizza manifestazioni, direttamente o in collaborazione con l'ENCI, con le Associazioni cinofile da questo riconosciute, oppure con altri Enti o Associazioni specializzate, anch'essi interessati a tali iniziative, richiedendo l'approvazione preventiva ed il riconoscimento dell'ENCI, nel quadro e con la disciplina da questo stabilite. L'Associazione CAO DE AGUA CLUB è associata all'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI) del quale osserva lo Statuto, i Regolamenti, le delibere e le determinazioni, assolvendo scrupolosamente gli incarichi che le saranno da esso delegati sotto l'indirizzo, vigilanza, controllo e potere di sanzione e di sostituzione dell'ENCI. SOCI ARTICOLO 3 - Possono essere soci del CAO DE AGUA CLUB, tutti i cittadini italiani e stranieri che abbiano interesse al miglioramento della razza CAO DE AGUA la cui domanda di associazione, presentata nei modi previsti dal presente Statuto, sia stata accettata dal Consiglio Direttivo. ARTICOLO 4 - i soci si dividono in soci simpatizzanti, ordinari, soci sostenitori, e soci onorari. I loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione in conseguenza della loro appartenenza a quest'ultima, sono uguali; è diversa solo la misura della quota associativa in quanto i sostenitori ne verseranno una maggiore in segno di tangibile appoggio alle iniziative ed all'attività del sodalizio. Il Consiglio Direttivo può nominare soci onorari coloro che abbiano acquisito particolari benemerenze nel campo della cinofilia. I soci onorari non sono tenuti al pagamento della quota associativa. I soci di età inferiore al 18 (diciotto) anni esercitano il diritto di voto tramite i loro legali rappresentanti. Tutte le categorie di soci hanno diritto a godere dei benefici che che L'Associazione stabilirà, nei limiti delle necessità e delle possibilità, senza limiti temporali al fine di garantire la continuità nel rapporto tra l'Associazione ed i propri soci, e con l'uguale possibilità di partecipare alle manifestazioni dalla stessa promosse. ARTICOLO 5 - La domanda di ammissione a socio è proposta per iscritto. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna, ad accettare le norme dello Statuto Sociale e la disciplina relativa nonchè ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea. Su ciascuna domanda si pronuncia il Consiglio Direttivo. Avverso il diniego di adesione è ammesso reclamo entro 30 (trenta) giorni dalla sua comunicazione tramite istanza presentata al Presidente dell'associazione, che ha cura di portare la questione della prima Assemblea utile. Le domande di ammissione a socio presentate per l'anno nel corso del quale si svolge l'elezione del Consiglio Direttivo, possono essere istruite e valutate solamente dal Consiglio Direttivo neoeletto. ARTICOLO 6 - L'Assemblea Generale dei soci, stabilisce con propria deliberazione la misura delle quote sociali dovute all'Associazione dai soci. La quota annualmente versata dai soci a titolo di contributo associativo non è rivalutabile, nè rimborsabile ed è intramissibile ai terzi. ARTICOLO 7 - L'iscrizione a socio vale per l'annata in corso e si intenderà tacitamente rinnovata per l'anno successivo qualora il socio non presenti per lettera raccomandata un formale atto di dimissioni entro il 31 (trentuno) ottobre. ARTICOLO 8 - la qualità di socio si perde: a) per dimissioni presentate nei modi previsti dall'art.7;b) per morosità, che potrà essere dichiarata dal Consiglio Direttivo successivamente al primo Marzo di ogni anno; c) per espulsione dovuta a grave infrazione delle disposizioni del presente Statuto e delle deliberazioni degli Organi dell'Associazione. L'esplusione è deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo. Chi per qualsiasi causa cessa la qualità di socio perde ogni diritto relativo, ma non è esonerato dagli obblighi assunti. ARTICOLO 9 - L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed in regola con il versamento della quota sociale per l'anno in corso. ORGANI ASSOCIATIVI ARTICOLO 10 - Sono organi dell'Associazione: a)L'Assemblea Generale dei Soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente; il Comitato dei Probiviri; il Collegio Sindacale. ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI ARTICOLO 11 - L'assemblea Generale è composta dai soci in regola con il versamento della quota sociale per l'anno in corso. In piena attuazione dei principi di uguaglianza e democraticità associativa, ogni socio ha diritto ad un voto. Il socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta. Ogni socio può essere portatore di non più di due deleghe. Le deleghe debbono essere depositate dai soci cui sono state intestate, prima che l'Assemblea abbia inizio. Non sono ammesse correzioni o cancellazioni sulle deleghe nè è consentito che un socio delegato possa trasferire le proprie deleghe ad un altro socio. Non è ammesso il voto per posta. ARTICOLO 12 - L'assemblea Generale dei soci è presieduta dal Presidente oppure, qualora questi lo richieda, da un socio chiamato dai presenti, che lo nominano a maggioranza degli stessi, a presiederla. Essa dovrà, prima che abbia inizio la discussione dell'ordine del giorno, eleggere fra i presenti tre scrutatori cui spetta di coadiuvare il Presidente dell'Assemblea nel verificare la validità dei voti e delle deleghe depositate dai soci ed eseguire il conto dei risultati. L'Assemblea Generale dei soci, sia in prima che in seconda convocazione, sia in via ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza dei voti presenti, fatte salve le diverse disposizioni del presente Statuto e le norme inderogabili di legge. ARTICOLO 13 - L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno, in luogo di facile accesso individuato dal Consiglio Direttivo, entro il mese di marzo per l'approvazione del rendimento consuntivo dell'esercizio precedente e per l'approvazione del programma di attività per l'annata in corso. In via straordinaria può essere convocata in qualsiasi altra data, allorchè lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Sindaci o da almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto. La convocazione è annunciata dal Presidente con l'invio per posta ordinaria o via mail (a chi ne abbia fatto richiesta al momento della domanda di ammissione), ai soci degli inviti a parteciparvi, i quali debbono essere spediti almeno quindici giorni prima di quello fissato per la convocazione. Negli inviti debbono essere indicati la data, la località e l'ora della riunione, nonchè l'ordine del giorno da trattare. L'Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione allorchè risulti presente, di persona o per delega, almeno la metà più uno dei soci. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è valida in seconda convocazione qualnque sia il numero dei soci presenti. ARTICOLO 14 - L'Assemblea, in via ordinaria, ha il compito di deliberare: a) sul programma generale dell'Associazione; b) sulla elezione delle cariche sociali; c) sul rendiconto economico-finanziario; d) sulla misura della quota associativa per ciascuna delle categorie di soci previste nell'art.4: e) sulla espulsione di soci; f) su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno che non sia di competenza di altro organo sociale. Spetta inoltra all'Assemblea in via ordinaria, eleggere i Consiglieri, i Probiviri ed i Sindaci effettivi e supplenti. L'assemblea, in via straordinaria, ha il compito di deliberare: a) sulle modifiche dello Statuto; b) sullo scioglimento dell'Associazione CONSIGLIO DIRETTIVO ARTICOLO 15 - Il Consiglio Direttivo è composto da 6 (sei) Consiglieri. Cinque di essi sono eletti dall'Assemblea Generale fra i soci; durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti. Uno è nominato dall'Enci e rimane in carica, indipendentemente dalla durata del Consiglio Direttivo, fino alla successiva sostituzione da parte dell'ENCI. Il Consigliere così nominato deve annualmente relazionare all'ENCI circa l'andamento dell'Associazione nonchè fornire tutte le informazioni che gli vengono richieste ai sensi del regolamento di Attuazione dello Statuto Sociale dell'ENCI. Qualora durante il triennio venissero a mancare per qualsiasi motivo uno o più Consiglieri elettivi, questi verranno sostituiti dall'Assemblea nella sua prima riunione. I membri così eletti entreranno a loro volta in carica e vi resteranno sino a quando vi sarebbero rimasti coloro che essi hanno sostituito. Se venisse a mancare, invece, più della metà dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto ed i mebri rimasti in carica procederanno entro due mesi da tale stato di fatto alla convocazione dell'Assemblea Generale dei soci per le nuove elezioni del Consiglio stesso. ARTICOLO 16 - il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare gli scopi statutari in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea Generale dei soci; fra l'altro è responsabile dell'Amministrazione sociale, approva e sottopone all'Assemblea i rendiconti morali e finanziari; decide sulle domande di ammissione di nuovi soci, indice e patrocinia manifestazioni, sovraintende al lavoro degli uffici qualora questi siano stati costituiti e ne assume, nomina e licenzia il personale, stabilendone le mansioni e le remunerazioni. ARTICOLO 17 - Il Consiglio Direttivo provvede altresì alla nomina del Presidente e di uno o due Vice Presidenti, di uno oppure due segretari ed eventualmente di un cassiere. Il Presidente ed il Vice Presidente devono essere eletti fra i Consiglieri; il segretario ed il cassiere possono anche non essere membri del Consiglio Direttivo; non lo saranno mai allorchè ricevano una remunerazione per il loro lavoro. ARTICOLO 18 - Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi e straordinariamente quando lo ritenga opportuno il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri oppure il Collegio dei Sindaci. Gli avvisi di convocazione verranno diramati dal Presidente almeno sette giorni prima di ciascuna riunione, e dovranno contenere la data, la località e l'ora della riunione, nonchè l'ordine da trattare. Le riunioni avverranno nella località indicata di volta in volta nell'avviso di convocazione, comunque in Italia. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente oppure, in sua assenza, dal Vice Presidente o, qualora questi mancassero, dal Consigliere più anziano d'età. Le sue riunioni sono valide quando è presente la maggioranza del Consiglieri. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede, salvo che i Consiglieri in carica siano due. I componenti il Consiglio Direttivo che non interverranno senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive, potranno essere dichiarati decaduti dalla carica. IL PRESIDENTE ARTICOLO 19 - Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione sia nei rapporti interni che in quelli esterni; vigila e cura perchè siano attuate tutte le deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, provvede, a quanto si addica, alla osservanza delle disposizini statutarie e alla disciplina sociale. In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio Direttivo; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all'approvazione di quest'ultimo nella sua prima riunione. In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente. In caso di sue dimissioni spetta al Consiglio Direttivo disporre la nomina di un nuovo Presidente nella prima riunione. L'associazione presta all'ENCI piena collaborazione; in particolare il presidente dell'Associazione ha l'onere: a) di dare riscontro, di norma entro quindici giorni, alle richieste di informazioni e chiarimenti avanzate dall'ENCI; b) di comunicare all'Enci le variazioni all'elenco soci, le variazioni delle cariche sociali, nonchè ogni altra informazione di rilievo circa l'attività associativa, trasmettendo altresì gli atti adottati dall'Associazione in merito alla disciplina ed all'organizzazione delle attività zootecniche al fine di ottenere la ratifica dall'ENCI. Può essere nominato dal Consiglio Direttivo un Presidente Onorario anche non Consigliere, purchè socio. Il Presidente Onorario può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, ma senza diritto di voto. PATRIMONIO ED AMMINISTRAZIONE ARTICOLO 20 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito: a) dai beni mobilied immobili; b) dalle somme accantonate; c) dalle attività di getsione; d) da qualsiasi altro provento pervenuto a qualsiasi titolo legittimo. Le entrate dell'Associazione sono costituite: a) dalle quote annuali versate dai soci; b) dagli eventuali contributi concessi da enti o persone; c) dalle attività di getsione; d) da qualsiasi altro provento pervenuto a qualsiasi titolo legittimo. ARTICOLO 21 - L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre. Delle risultanze economiche e finanziarie sono responsabili personalmente i Consiglieri in carica sino a quando L'Assemblea Generale dei soci, con l'approvazione del rendiconto, non le abbia approvate. Il rendiconto consuntivo approvato dall'Assemblea Generale dei soci va trasmesso in copia all'ENCI. Gli utili o gli avanzi di gestione, così come i fondi, riserve di ogni specie e il capitale proprio, derivanti dall'esercio dell'attività statutaria non potranno essere in alcun modo distribuiti che indirettamente, tra i soci, fatta salva la possibilità di devoluzione o distribuzione degli stessi imposta dalla legge. COLLEGIO SINDACALE ARTICOLO 22 - La sorveglianza amministrativa e contabile è affidata ad un Collegio Sindacale composto da tre Sindaci, eletti dall'Assemblea Generale dei Soci, i quali durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti. L''Assemblea Generale dei Soci procederà anche alla nomina di un Sindaco supplente. I Sindaci hanno la facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, alle quali debbono essere invitati. Per la disciplina e le modalità delle riunioni e delibere del Collegio Sindacale valgono le norme per il Consiglio Direttivo. NORME DISCIPLINARI ARTICOLO 23 - Ogni socio è tenuto a rispettare il presente Statuto, lo Statuto dell'ENCI, il regolamento di Attuazione, le disposizioni emanate dall'Assemblea e del Consiglio Direttivo, tutti i regolamenti dell'ENCI nonchè le regole della deontologia e correttezza sportiva. E' soggetto alle decisioni dei provibiri dell'Associazione CAO DE AGUA CLUB nonchè alle Commissioni di Disciplina dellENCI. La giustizia disciplinare di primo grado è amministata dalla Commissione di Disciplina di prima istanza dell'ENCI nelle ipotesi previste dal regolamento di Attuazione dello Statuto ENCI, nonchè dal Collegio dei Probiviri. Le decisioni del Probiviri dell'Associazione CAO DE AGUA CLUB sono appellabili avanti alla Commissione di Disciplina di seconda istanza dell'ENCI, mediante ricorso scritto, sottoscritto personalmente dall'appellante o dal suo procuratore, da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. nel termine perentorio di trenta giorni dalal ricezione della comunicazione della decisione, ai sensi del regolamento di Attuazione dello Statuto Sociale dell'ENCI. Il Collegio dei Probiviri del CAO DE AGUA CLUB è formato da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall'Assemblea Generale dei soci che non ricoprano già la carica di Consigliere e di Sindaco, i quali durano in carica tre anni solari. Almeno uno dei membri effettivi sarà sempre un competente di materie giuridiche. Qualsiasi decisione di carattere disciplinare a carico di un socio deve essere adottata a maggioranza dei presenti e con la presenza di tre membri effettivi del Collegio dei Probiviri. Qualora un membro effettivo non potesse assistere alla riunione, questo verrà sostituito dal supplente. In caso di dimissioni di uno dei membri effettivi del Collegio dei Probiviri questo verrà sostituito da un Supplente sino alla prima riunione dell'Assemblea, che provvederà alla nomina definitiva. In relazione alle altre modalità di disciplina delle riunioni e delibere del Collegio dei Probiviri valgono le norme previste per il Consiglio Direttivo, in quanto compatibili e non contrastanti con il presente articolo. Le denunce avanzate a carico di un socio devono essere avanzate per iscritto firmate ed indirizzate al Consiglio Direttivo che le inoltra al Collegio dei Probiviri, il quale si pronuncia a sua volta con lodo scritto e motivato dopo aver contestato all'interessato l'addebito rivoltogli, dandogli un termine di almeno 15 giorni per produrre le proprie contro-deduzioni dopo aver sentito il presidente dell'Associazione. I provvedimenti disciplinari che il Collegio dei Probiviri può adottare a carico di un socio dell'Associazione sono i seguenti: censura; sospensione fino ad un massimo di tre anni. In caso di particolare gravità che comportino l'espulsione di un socio, il Collegio dei Probiviri avanzerà la proposta motivata di tale provvedimento all'Assemblea Generale dei soci, che si pronuncerà in via definitiva. L'Associazione CAO DE AGUA CLUB ottempera e da esecuzione alle decisioni assunte nei confronti dei propri soci dalle Commissioni di Disciplina di prima e seconda istanza dell'ENCI. SCIOGLIMENTO ARTICOLO 24 - L'Associazione si scioglie per le cause previste dalal legge o per delibera dell'Assemblea dei soci. La medesima Assemblea provvede alla nomina dei liquidatori, determinandone i poteri. La stessa Assemblea, sentiti gli organi di controllo eventualmente previsti dalla legge, dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio sociale, che sarà destinato esclusivamente a favore delle associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa devoluzione imposta dalla legge. VARIE ARTICOLO 25 - Tutte le cariche in seno all'Associazione sono gratuite. ARTICOLO 26 - Qualsiasi modifica al presente Statuto non potrà essere proposta all'Assemblea Generale dei soci se non dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, oppure da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto. In quest'ultimo caso la richiesta deve essere formulata per iscritto al Presidente e firmata dai proponenti. Le deliberazioni devono essere approvate a maggioranza dei presenti da una Assemblea che riunisca almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. Le modifiche allo Statuto dell'Associazione, prima di essere presentate all'Assemblea, devono essere comunicate all'ENCI, per ottenerne la necessaria preventiva approvazione, ai sensi del regolamento di Attuazione dello Statuto Sociale dell'Ente stesso. ARTICOLO 27 - L'Associazione CAO DE AGUA CLUB riconosce il potere di indirizzo, di vigilanza, di controllo e di sanzione in capo all'ENCI ed in particolare il potere dell'ENCI di nominare un Commissario straordinario o ad acta, nonchè di adottare ogni altro provvedimento necessario in ambito associativo, secondo quanto previsto dallo Statuto Sociale dell'Enci, nonchè dal Regolamento di Attuazione del medesimo. ARTICOLO 28 - per quanto non è previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme vigenti di legge ed ai principi generali di diritto. firmato: BAZZANI FABIANA - NORO FLAVIO - PILLITTERI GABRIELLA - NORBERTO EUGENIO EDOARDO PEROSINO - COAN ADRIANA - ANTONIO BARBAZZA (sigillo) |
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creato da Fabiana Bazzani