STATUTO DEL CAO DE AGUA CLUB
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COSTITUZIONE, SCOPI E DURATA
ARTICOLO 1
E' costituita in MILANO, presso la sede dell’ENCI (Ente Nazionale della Cinofilia Italiana), l’associazione specializzata non avente fini di lucro denominata “CAO DE AGUA CLUB”. L’assemblea dei soci può istituire, ove ne valuti l’opportunità, una o più sedi operative. L'Associazione CAO DE AGUA CLUB agisce senza perseguire fini di lucro ed ha come scopo il miglioramento genetico delle popolazioni, lo studio, la valorizzazione, l'incremento e l'utilizzo della razza Cao de Agua, svolgendo anche incarichi di ricerca e di verifica affidati a ENCI (Ente Nazionale della Cinofilia Italiana) e fornendo i necessari supporti tecnici alla Commissione Tecnica Centrale prevista dal disciplinare del Libro Genealogico. A tal fine l'Associazione CAO DE AGUA CLUB fornisce periodicamente a ENCI una relazione sulla situazione della razza unitamente agli obiettivi di selezione che intende perseguire ed ai risultati ottenuti. L'Associazione CAO DE AGUA CLUB ha durata sino al 31 dicembre 2050.
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ARTICOLO 2
Per il conseguimento dei fini di cui sopra l'Associazione: a) propaganda la divulgazione della razza Cao de Agua ed assiste, nei limiti delle proprie possibilità, i suoi associati in tutte le iniziative che abbiano un interesse generale rivolto al raggiungimento degli scopi anzidetti; b) organizza manifestazioni, direttamente o in collaborazione con ENCI, con le associazioni cinofile da questo riconosciute, oppure con altri enti o associazioni specializzate, anch'essi interessati a tali iniziative, richiedendo l'approvazione preventiva ed il riconoscimento di ENCI, nel quadro e con la disciplina da questo stabilite. L'Associazione CAO DE AGUA CLUB è associata a ENCI del quale osserva lo Statuto, i Regolamenti, le delibere e le determinazioni, assolvendo scrupolosamente gli incarichi che le saranno da esso delegati sotto l'indirizzo, vigilanza, controllo e potere di sanzione e di sostituzione di ENCI.
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SOCI
ARTICOLO 3
Possono essere soci del CAO DE AGUA CLUB tutti i cittadini italiani e stranieri che abbiano interesse al miglioramento della razza Cao de Agua e la cui domanda di associazione, presentata nei modi previsti dal presente Statuto, sia stata accettata dal Consiglio Direttivo.
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ARTICOLO 4
I soci si dividono in soci ordinari, sostenitori e onorari. I loro diritti e doveri nei confronti dell’Associazione in conseguenza della loro appartenenza a quest’ultima sono uguali; è diversa solo la misura della quota associativa annuale in quanto i Soci sostenitori ne verseranno una maggiore in segno di tangibile appoggio alle iniziative ed all’attività del sodalizio. Il Consiglio Direttivo può proporre all’Assemblea ordinaria dei soci, per la relativa ratifica, la nomina a soci onorari di quelle persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nel campo della cinofilia. I soci onorari non sono tenuti al pagamento della quota associativa. Non hanno diritto di voto i soci onorari e quelli di età inferiore ai 18 anni. Tutte le categorie di soci hanno diritto a godere dei benefici che l'Associazione stabilirà, nei limiti delle necessità e delle possibilità, senza limiti temporali, al fine di garantire la continuità nel rapporto tra l'Associazione ed i propri soci e con l'uguale possibilità di partecipare alle manifestazioni dalla stessa promosse.
ARTICOLO 5
Per far parte in qualità di Socio dell’Associazione occorre avanzare domanda scritta e firmata ed indirizzata al Presidente. Chiunque faccia la domanda a nuovo socio deve essere presentato da 2 soci in regola con la quota associativa per l’anno in corso. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto Sociale e la disciplina relativa nonché ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea. Su ciascuna domanda decide il Consiglio Direttivo il quale, in caso di mancata accettazione della stessa, non è tenuto ad indicare i motivi della propria decisione. Avverso il diniego di adesione è ammesso reclamo entro 30 giorni dalla sua comunicazione, tramite istanza presentata al Presidente dell’Associazione, che ha cura di portare la questione all’attenzione della prima Assemblea utile. Le domande di ammissione a socio, presentate per l’anno nel corso del quale si svolge l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo, possono essere istruite e valutate solamente dal Consiglio Direttivo neoeletto.
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ARTICOLO 6
L'Assemblea Generale dei soci, stabilisce con propria deliberazione la misura delle quote sociali dovute all'Associazione dai soci. La quota annualmente versata dai soci a titolo di contributo associativo non è rivalutabile, né rimborsabile ed è intrasmissibile ai terzi.
ARTICOLO 7
L’iscrizione a Socio vale per l’annata in corso e lo vincolerà a tempo indeterminato salvo che il Socio non presenti per lettera raccomandata un formale atto di dimissioni entro il 31 ottobre.
ARTICOLO 8
La qualità di socio si perde: a) per dimissioni presentate nei modi previsti dall'art.7; b) per morosità, che potrà essere dichiarata dal Consiglio Direttivo successivamente al primo marzo di ogni anno; c) per espulsione deliberata dall'assemblea generale dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, così come previsto all’art. 23 del presente Statuto. Chi per qualsiasi causa cessa la qualità di socio perde ogni diritto relativo, ma non è esonerato dagli obblighi assunti.
ARTICOLO 9
L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed in regola con il versamento della quota sociale per l'anno in corso.
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ORGANI ASSOCIATIVI
ARTICOLO 10
Sono organi della Associazione: l’Assemblea Generale dei Soci il Consiglio Direttivo il Presidente il Comitato dei Probiviri il Collegio Sindacale il Comitato Tecnico (eventuale), nominato dal Consiglio, ove ne ravvisi la necessità.
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ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
ARTICOLO 11
L'assemblea Generale è composta dai soci in regola con il versamento della quota sociale per l'anno in corso. Nel rispetto di quanto previsto
all’art. 4 ogni socio ha diritto ad un voto. In piena attuazione dei principi di uguaglianza e democraticità associativa, ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta e firmata. Ogni socio può essere portatore di non più di due deleghe. Le deleghe debbono essere depositate dai soci cui sono state intestate prima che l'Assemblea abbia inizio. Non sono ammesse correzioni o cancellazioni sulle deleghe né è consentito che un socio delegato possa trasferire le proprie deleghe ad un altro socio. Non è ammesso il voto per posta.
ARTICOLO 12
L'Assemblea Generale dei Soci è presieduta dal Presidente oppure, qualora questi lo richieda, da un socio chiamato dai presenti, che lo nominano a maggioranza degli stessi, a presiederla. Essa dovrà, prima che abbia inizio la discussione dell’ordine del giorno, eleggere fra i presenti tre scrutatori, cui spetta verificare la validità dei voti e delle deleghe depositate dai Soci ed eseguire, qualora abbiano a svolgersi votazioni con schede segrete, il conto dei risultati. L'Assemblea Generale dei soci, sia in prima che in seconda convocazione, sia in via ordinaria che straordinaria, si pronuncia a maggioranza di voti; in caso di parità la decisione è nulla per cui si procederà ad altra immediata votazione, la quale potrà essere anche ripetuta sino al conseguimento di un risultato di maggioranza.
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ARTICOLO 13
L’Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all’anno nel luogo deliberato dal Consiglio Direttivo, entro il mese di marzo per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno precedente, in forma di rendiconto economico-finanziario e per l’approvazione del programma di attività per l’annata in corso.In via straordinaria può essere convocata in qualsiasi altra data, allorché lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo oppure quando ne sia fatta domanda scritta al Presidente da parte del Collegio dei Sindaci o da almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto. La convocazione è annunciata ai soci dal Presidente con l'invio per posta ordinaria o via mail (a chi ne abbia fatto richiesta al momento della domanda di ammissione) degli inviti a parteciparvi, i quali debbono essere spediti almeno quindici giorni prima di quello fissato per la convocazione.
L’assemblea ordinaria è valida in prima convocazione allorché risulti presente, di persona o per delega, almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. Trascorsa un’ora da quella indicata nell’invito, l’assemblea ordinaria è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti. L’assemblea straordinaria è valida solo se risulta presente, di persona o per delega, almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e va eventualmente riconvocata fino al raggiungimento del predetto numero legale.
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ARTICOLO 14
L'Assemblea, in via ordinaria, ha il compito di deliberare:a) sul programma generale dell'Associazione; b) sulla elezione delle cariche sociali;
c) sul bilancio consuntivo in forma di rendiconto economico-finanziario d) sulla misura della quota associativa per ciascuna delle categorie di soci previste nell'art. 4; e) sulla espulsione di soci; f) su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno che non sia di competenza di altro organo sociale.Spetta inoltra all'Assemblea in via ordinaria eleggere i Consiglieri, i Probiviri ed i Sindaci, effettivi e supplenti.L'assemblea, in via straordinaria, ha il compito di deliberare: a) sulle modifiche dello Statuto; b) sullo scioglimento dell'Associazione.
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CONSIGLIO DIRETTIVO
ARTICOLO 15
Il Consiglio Direttivo è composto da 7 (sette) Consiglieri di cui 6 (sei) eletti dall’Assemblea Generale dei soci fra i Soci ed uno nominato dal consiglio direttivo di ENCI. I membri eletti del Consiglio durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti, mentre il consigliere nominato da ENCI si intende automaticamente riconfermato, indipendentemente dalla durata del Consiglio Direttivo, fino a quando non pervenga all’Associazione la comunicazione dell’avvenuta sua sostituzione da parte di ENCI. Il Consigliere nominato da ENCI deve annualmente relazionare all’Ente circa l’andamento dell’Associazione, nonché fornire tutte le informazioni che gli vengono richieste ai sensi del Regolamento di attuazione dello Statuto Sociale dell’ENCI. Qualora durante il triennio venissero a mancare per qualsiasi motivo uno o più Consiglieri questi verranno sostituiti dall’Assemblea nella sua prima riunione. I membri così eletti entreranno a loro volta in carica e vi resteranno sino a quando vi sarebbero rimasti coloro che essi hanno sostituito. Se venisse a mancare, invece, più della metà dei Consiglieri, l’intero Consiglio si intenderà decaduto e i membri rimasti in carica procederanno entro due mesi da tale stato di fatto alla convocazione dell’Assemblea generale dei Soci per le nuove elezioni del Consiglio.
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ARTICOLO 16
Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare gli scopi statutari in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea Generale dei soci; fra l’altro è responsabile dell’amministrazione sociale, approva e sottopone all’Assemblea entro il mese di marzo il rendiconto morale ed il bilancio consuntivo in forma di rendiconto economico-finanziario relativo all’anno precedente, decide sulle domande di ammissione di nuovi soci, indice e patrocina manifestazioni, sovraintende al lavoro degli uffici qualora questi siano stati costituiti e ne assume, nomina e licenzia il personale, stabilendone le mansioni e le remunerazioni.
ARTICOLO 17
Il Consiglio Direttivo provvede altresì alla nomina del Presidente e di uno o due Vice Presidenti, di uno oppure due segretari ed eventualmente di un cassiere.Il Presidente ed il Vice Presidente devono essere eletti fra i Consiglieri; il segretario ed il cassiere possono anche non essere membri del Consiglio Direttivo; non lo saranno mai allorché ricevano una remunerazione per il loro lavoro.
ARTICOLO 18
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi e straordinariamente quando lo ritenga opportuno il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri oppure il Collegio dei Sindaci.Gli avvisi di convocazione verranno diramati dal Presidente almeno sette giorni prima di ciascuna riunione e dovranno contenere la data, la località e l'ora della riunione, nonché l'ordine da trattare. Le riunioni avverranno nella località indicata di volta in volta nell'avviso di convocazione, comunque in Italia.Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente oppure, in sua assenza, dal Vice Presidente o, qualora questi mancassero, dal Consigliere più anziano d'età. Le sue riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei Consiglieri. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede. I componenti il Consiglio Direttivo che non interverranno senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive potranno essere dichiarati decaduti dalla carica.
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IL PRESIDENTE
ARTICOLO 19
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione sia nei rapporti interni che in quelli esterni; vigila e cura affinché siano attuate tutte le deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea; provvede, a quanto si addica, alla osservanza delle disposizioni statutarie e alla disciplina sociale. Cura che l’Associazione presti all’ENCI piena collaborazione, avendo, in particolare, l’onere di: a) dare riscontro, di norma entro 15 giorni, alle richieste di informazioni e chiarimenti avanzate dall’ENCI; b) comunicare all’ENCI le variazioni all’elenco dei Soci, le variazioni delle cariche sociali, nonché ogni altra informazione di rilievo circa l’attività associativa, trasmettendo altresì gli atti adottati dall’Associazione in merito alla disciplina ed organizzazione delle attività zootecniche al fine di ottenere la ratifica dall’ENCI. In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio Direttivo; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all’approvazione di quest’ultimo nella sua prima riunione. In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal vice Presidente. In caso di sue dimissioni spetta al Consiglio Direttivo disporre la nomina di un nuovo Presidente nella prima riunione. Può essere nominato dal Consiglio Direttivo un Presidente Onorario anche non Consigliere, purché socio.
Il Presidente Onorario può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, ma senza diritto di voto.
PATRIMONIO ED AMMINISTRAZIONE
ARTICOLO 20
Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili;
b) dalle somme accantonate;
c) dalle attività di gestione;
d) da qualsiasi altro bene pervenuto a titolo legittimo.
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Le entrate dell'Associazione sono costituite:
a) dalle quote annuali versate dai soci;
b) dagli eventuali contributi concessi da enti o persone;
c) dalle attività di gestione;
d) da qualsiasi altro bene pervenuto a titolo legittimo.
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ARTICOLO 21
L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre. Delle risultanze economiche e finanziarie sono responsabili personalmente i Consiglieri in carica sino a quando l’Assemblea generale dei soci con l’approvazione del bilancio in forma di rendiconto economico-finanziario, non si sia assunta direttamente gli impegni relativi. Il bilancio consuntivo in forma di rendiconto economico-finanziario approvato dall’Assemblea generale dei soci va trasmesso in copia a ENCI. Gli utili o gli avanzi di gestione, così come i fondi, riserve di ogni specie e il capitale proprio, derivanti dall'esercizio dell'attività statutaria non potranno essere in alcun modo distribuiti anche indirettamente tra i soci, fatta salva la possibilità di devoluzione o distribuzione degli stessi imposta dalla legge.Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
COLLEGIO SINDACALE
ARTICOLO 22
La sorveglianza amministrativa e contabile è affidata ad un Collegio Sindacale composto di tre Sindaci eletti dall’Assemblea Generale dei Soci fra i Soci, i quali durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti.L’Assemblea generale dei Soci procederà anche alla nomina di un Sindaco supplente sempre fra i Soci. I Sindaci hanno la facoltà di partecipare, in qualità di uditori senza potere di voto, alle riunioni del Consiglio, alle quali debbono essere invitati.
NORME DISCIPLINARI
ARTICOLO 23
Ogni socio è tenuto a rispettare il presente Statuto, lo Statuto di ENCI, il regolamento di Attuazione, le disposizioni emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, tutti i regolamenti di ENCI nonché le regole della deontologia e correttezza sportiva. E' soggetto alle decisioni dei probiviri dell'Associazione CAO DE AGUA CLUB nonché alle Commissioni di Disciplina di ENCI. La giustizia disciplinare di primo grado è amministrata dalla Commissione di Disciplina di prima istanza dell’ENCI nelle ipotesi previste dal regolamento di Attuazione dello Statuto ENCI, nonché dal Collegio dei Probiviri dell’Associazione. Questo è formato da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall’Assemblea Generale dei Soci fra i Soci che non ricoprano già la carica di Consigliere o di Sindaco, i quali durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti.Uno dei membri effettivi sarà sempre un competente di materie giuridiche.
Qualsiasi decisione di carattere disciplinare a carico di un Socio deve essere adottata a maggioranza e con la presenza di tre membri del Collegio dei Probiviri. Qualora un membro effettivo non potesse assistere alla riunione, sarà sostituito dal membro supplente. In caso di dimissioni di uno dei membri effettivi del Collegio dei Probiviri, questo verrà sostituito dal supplente sino alla prima riunione dell’Assemblea, che provvederà alla nomina definitiva. Le denunce a carico di un Socio devono essere avanzate per iscritto e firmate al Consiglio che le inoltra al Collegio dei Probiviri, il quale si pronuncia a sua volta con lodo scritto e motivato dopo aver contestato all’interessato l’addebito rivoltogli, dandogli un termine di almeno 15 giorni per produrre le proprie giustificazioni e dopo aver sentito il Presidente della Associazione. In caso di mancanze gravi il Consiglio potrà, in via provvisoria, sospendere direttamente il Socio dall’esercizio dei diritti sociali, in attesa che i Probiviri, ai quali dovrà subito essere trasmessa la denuncia, abbiano a pronunciarsi definitivamente. Il Consiglio procede all’attuazione del lodo emesso dai Probiviri. I provvedimenti disciplinari che il Collegio dei Probiviri può adottare a carico di un Socio della Associazione sono i seguenti: censura, sospensione fino ad un massimo di tre anni. In casi di particolare gravità che comportino l’espulsione di un Socio, il Collegio dei Probiviri avanzerà la proposta motivata di tale provvedimento all’Assemblea Generale dei Soci, che si pronuncerà in via definitiva. Le decisioni dei Probiviri sono appellabili avanti la Commissione di Disciplina di seconda istanza dell’ENCI mediante ricorso scritto, sottoscritto personalmente dall’appellante o dal suo procuratore, da inviarsi a mezzo raccomandata a./r. nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione, ai sensi del Regolamento di attuazione dello Statuto Sociale dell’ENCI. L'Associazione CAO DE AGUA CLUB ottempera e dà esecuzione alle decisioni assunte nei confronti dei propri soci dalle Commissioni di Disciplina di prima e seconda istanza di ENCI.
SCIOGLIMENTO
ARTICOLO 24
L'Associazione si scioglie per le cause previste dalla legge o per delibera dell'Assemblea dei soci. La medesima Assemblea provvede alla nomina dei liquidatori, determinandone i poteri. La stessa Assemblea, sentiti gli organi di controllo eventualmente previsti dalla legge, dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio sociale, che sarà destinato esclusivamente a favore delle associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa devoluzione imposta dalla legge.
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VARIE
ARTICOLO 25
Tutte le cariche in seno all'Associazione sono gratuite.
ARTICOLO 26
Qualsiasi modifica al presente Statuto non potrà essere proposta all'Assemblea Generale dei soci se non dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, oppure da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto. In quest'ultimo caso la richiesta deve essere formulata per iscritto al Presidente e firmata dai proponenti. Le deliberazioni devono essere approvate a maggioranza dei presenti da una Assemblea che riunisca almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. Le modifiche allo Statuto dell'Associazione, prima di essere presentate all'Assemblea devono essere comunicate aENCI, per ottenerne la necessaria preventiva approvazione, ai sensi del regolamento di Attuazione dello Statuto Sociale dell'Ente stesso.
ARTICOLO 27
All’ENCI vengono riconosciuti poteri di tutela, vigilanza, indirizzo, controllo e sanzione ed il diritto e dovere di disporre ispezioni e, in caso di mancato funzionamento e di gravi irregolarità e/o violazioni statutarie, di nominare un commissario “ad acta”, di sciogliere gli organi sociali e nominare un commissario straordinario nonché di adottare ogni altro provvedimento necessario in ambito associativo, secondo quanto previsto dallo Statuto Sociale dell’ENCI e dal Regolamento di Attuazione del medesimo.
ARTICOLO 28
Per quanto non è previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme vigenti di legge ed ai principi generali di diritto.